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SUPER DEDUZIONE DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO

 

BREVE DESCRIZIONE

Maggiorazione del 110% delle spese sostenute da un soggetto cd “investitore” per la creazione e lo sviluppo dei beni immateriali agevolabili, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP

 

OBIETTIVO

Innovazione, Ricerca, Sviluppo

 

BENEFICIARI

Beneficiari dell’agevolazione sono i titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi.

Occorre che colui che esercita l’opzione:

  • abbia diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali;
  • svolga attività di ricerca e sviluppo.

 

Soggetti esclusi

Non possono accedere al regime agevolativo:

  • i titolari di reddito di lavoro autonomo;
  • i soggetti assoggettati a procedure non finalizzate alla continuazione dell’attività (es. fallimento, liquidazione coatta);

i soggetti titolari di reddito d’impresa che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (es. regime forfetario ex L. 190/2014, tonnage tax, società agricole che esercitano l’opzione per determinare il reddito su base catastale)

 

FORMA AGEVOLAZIONE

Agevolazione fiscale – Il beneficio si sostanzia in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi e IRAP

 

BENI AGEVOLABILI

Sono oggetto dell’agevolazione i redditi derivanti dall’utilizzo di:

  • software coperto da copyright;
  • brevetti industriali;
  • marchi d’impresa (con alcune limitazioni temporali);
  • disegni e modelli;
  • processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili;
  • due o più dei suddetti beni immateriali, collegati tra loro da un vincolo di complementarietà tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.

Sono escluse dall’agevolazione:

  • le opere letterarie;
  • le opere drammatiche;
  • le opere scientifiche;
  • le opere didattiche;
  • i format radiotelevisivi;
  • le opere fotografiche;
  • le opere dell’arte cinematografica;
  • le opere della scultura;
  • le opere e composizioni musicali;
  • i disegni e opere dell’architettura;
  • i progetti di lavori dell’ingegneria.

Sono, inoltre, escluse le liste di nominativi (es. liste clienti e fornitori) che contengono informazioni aggregate ed utilizzabili dalle imprese in chiave di direct marketing (circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2016 n. 11).

 

SETTORE
Tutti i settori economici

 

FONTE NORMATIVA

Art. 6 del DL 21.10.2021 n. 146

 

MISURA AGEVOLAZIONE

L’agevolazione consiste nell’esclusione dal reddito complessivo del 50% (a regime) dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall’utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili. Pertanto, occorre operare una variazione in diminuzione:

  • nel modello REDDITI;

nella dichiarazione IRAP

Può beneficiare del regime agevolato di tassazione soltanto la quota parte di reddito determinata, mediante un procedimento indiretto, sulla base del rapporto tra spese sostenute per il bene immateriale e la totalità delle spese sostenute dal contribuente.

Ai fini del calcolo dell’agevolazione occorre quindi:

  • determinare il reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali;
  • determinare il rapporto tra i costi afferenti l’attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale (costi qualificati) e i costi complessivi sostenuti;
  • individuare la quota di reddito agevolabile, determinata applicando al reddito derivante dall’utilizzo del bene immateriale il coefficiente risultante dal rapporto di cui al punto precedente;
  • applicare, infine, a tale quota di reddito la percentuale di detassazione riconosciuta (30% per il 2015, 40% per il 2016, 50% a regime).

Esempio di calcolo

Supponendo spese di ricerca e sviluppo agevolabili sostenute per 100.000 euro, l’ammontare complessivo deducibile fiscalmente sarà pari a 210.000 euro, di cui:

  • 000 euro deducibili “ordinariamente” per derivazione;

110.000 euro dedotti extracontabilmente come variazione in diminuzione in dichiarazione

 

PROCEDURA ACCESSO/FRUIZIONE

L’opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce, ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.

 

Chi non ha esercitato l’opzione per il nuovo patent box entro il termine ordinario del 31 ottobre 2024, previsto per la presentazione del modello Redditi 2024 dai soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ha ancora tempo fino al 29 gennaio 2025 per farlo, sfruttando il maggior termine concesso per la presentazione delle dichiarazioni “tardive”.

Secondo la normativa vigente (circolare 5/E/2023, par. 3.3), l’opzione può essere esercitata tardivamente tramite una dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario. Anche coloro che hanno già trasmesso il modello Redditi 2024 possono rettificare la propria scelta utilizzando una dichiarazione “integrativa/sostitutiva”.

 

Decorso anche il termine per le dichiarazioni tardive, l’unica via alternativa resta quella della “remissione in bonis”, subordinata alla dimostrazione di buona fede da parte del contribuente. L’opportunità di esercitare l’opzione tardiva si estende ai nuovi beni immateriali emersi dopo la prima opzione effettuata o a beni precedentemente esclusi dall’agevolazione, con validità per il periodo 2023-2027.