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PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO COERENTI CON I SETTORI TECNOLOGICI STEP

OBIETTIVO – FINALITÀ 

Sostenere lo sviluppo di tecnologie critiche ed emergenti attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e ridurre, al contempo, le dipendenze strategiche dell’Unione e preservare l’integrità del mercato interno. Sostegno a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle PMI, coerenti con i settori tecnologici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento STEP.

 

DOTAZIONE FINANZIARIA

400 milioni/€ a valere delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, a sostegno di progetti realizzati nei territori delle Regioni meno sviluppate, di cui 320 milioni sull’azione 1.1.4 del PN Ricerca, Innovazione e Competitività e 80 milioni sull’azione 1.6.1 dello stesso PN.

Per la prima azione le spese ed i costi ammissibili non devono essere inferiori ad 1 milione e non superiori a 5 milioni. Per la seconda misura, spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni e non superiori a 20 milioni.

Una quota del 60% delle risorse riferite alla prima azione è riservata a progetti proposti da PMI e reti di impresa.

COSTI AMMISSIBILI E SOGLIE (MIN/MAX)

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:

  • il personale del soggetto proponente impegnato nel progetto, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto dell’iniziativa. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
  • gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo;
  • i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
  • le spese generali relative al progetto;
  • i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/1060, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un’adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato; inoltre, i costi sostenuti nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti nell’ambito delle attività di ricerca industriale.

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE E CUMULABILITÀ

Le agevolazioni sono concedibili, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall’articolo 25 e dall’articolo 4 del regolamento GBER, sulla base delle percentuali.

Le agevolazioni sono concesse alle imprese beneficiarie nelle seguenti forme, in concorso tra loro:

  • nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 50 per cento dei costi e delle spese ammissibili;
  • nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:

1) 35 per cento per le imprese di piccola dimensione;

2) 30 per cento per le imprese di media dimensione;

3) 25 per cento per le imprese di grande dimensione.

Per gli Organismi di ricerca le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale pari al 60 per cento dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 40 per cento dei costi e delle spese ammissibili di sviluppo sperimentale.

Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che prevedono un divieto di cumulabilità e con quelle che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento sugli aiuti “de minimis”).

 

BENEFICIARI

  1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti:
  • le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  • le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
  • i Centri di ricerca.
  1. Possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto i seguenti soggetti:
  • gli Organismi di ricerca;
  • le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile;
  • le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile.
  1. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i soggetti di cui al comma 1 devono realizzare i progetti di ricerca e sviluppo secondo le modalità indicate ai commi 4 e 5, sulla base delle spese e dei costi ammissibili di progetto che intendono realizzare.
  1. Con riferimento ai progetti di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i soggetti di cui al comma 1 devono realizzare i progetti di ricerca e sviluppo in forma collaborativa, anche congiuntamente con i soggetti di cui al comma 2. A tal fine, i progetti sono ammissibili secondo, in alternativa, una delle seguenti modalità:
  1. progetto realizzato congiuntamente da più proponenti, che preveda:

° un massimo di tre soggetti proponenti, ivi compresa l’impresa capofila;

° almeno una PMI tra i soggetti proponenti;

° che ciascuno dei soggetti proponenti sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili;

° il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:

  1. I) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
  2. II) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
  • III) l’individuazione, nell’ambito dei soggetti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1, dell’impresa capofila, che agisce in veste di mandataria dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero;
  1. b) progetto realizzato da una PMI ovvero da una piccola impresa a media capitalizzazione quale singola proponente, che preveda la partecipazione di uno o più soggetti esterni all’impresa, indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attività del progetto attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), il cui valore sia almeno pari al 10 per cento dei costi complessivi ammissibili del progetto.

PROGRAMMI/PROGETTI AMMISSIBILI

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti tramite lo sviluppo delle tecnologie critiche individuate dal regolamento STEP, di seguito riportate:

  • tecnologie digitali, incluse quelle che contribuiscono ai traguardi e agli obiettivi del programma strategico per il decennio digitale 2030 e l’innovazione delle tecnologie deep tech;
  • tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette quali definite nel regolamento sull’industria a zero emissioni nette;
  • biotecnologie, comprese quelle per lo sviluppo di medicinali inclusi nell’elenco dell’Unione dei medicinali critici, e i loro componenti.

Al momento della presentazione della domanda di agevolazione, i soggetti proponenti sono tenuti a dimostrare il rispetto di almeno una delle seguenti condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 2, del regolamento STEP, al fine di qualificare le tecnologie come critiche:

  • apportano al mercato interno un elemento innovativo, emergente e all’avanguardia con un rilevante potenziale economico
  • contribuiscono alla riduzione o prevenzione delle dipendenze strategiche dell’Unione.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono essere diretti ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici e riguardare la transizione delle tecnologie dalla fase di dimostrata fattibilità alla produzione su scala commerciale, non limitandosi alla sola fase di ricerca industriale, che, qualora prevista, deve essere indissolubilmente connessa allo sviluppo sperimentale in relazione all’obiettivo previsto dal progetto.

I progetti devono, inoltre:

  • essere realizzati dai soggetti nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate;
  • prevedere, per le imprese, spese e costi ammissibili non superiori al 60 (sessanta) percento della media del fatturato relativo agli ultimi due esercizi contabili del singolo soggetto proponente;
  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento oppure la data di inizio dell’attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
  • avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi;
  • rispettare il principio DNSH, sulla base degli orientamenti e delle istruzioni per l’applicazione del predetto principio contenuti nel Rapporto ambientale relativo al Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 e sulla base degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale e europea;
  • non ricadere negli ambiti di esclusione previsti dall’articolo 7 del regolamento (UE) 1058/2021;
  • rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal decreto di concessione.

 

SETTORE ATTIVITÀ/CODICE ATECO

Tecnologie Piattaforma STEP

 

FONTE DI FINANZIAMENTO

Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività.

 

PROCEDURA DI ACCESSO/APERTURA SPORTELLO – SCADENZA

Procedura valutativa a sportello.

Il termine di apertura e la modalità di presentazione delle domande sono fissate con successivi provvedimenti del direttore generale per gli incentivi alle imprese.

COLLEGAMENTO A SITO SOGGETTO GESTORE

Raggruppamento temporaneo di operatori economici con mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale.