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CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

 

BREVE DESCRIZIONE

Credito d’imposta relativo al piano transizione 5.0, volto a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese

OBIETTIVO

Transizione ecologica – Innovazione e ricerca –  Digitalizzazione

DOTAZIONE FINANZIARIA

6,3 MLD

LBD 2025

Tra le principali novità apportate dalla LDB 2025 si segnalano:

  • in merito alla misura dell’agevolazione, l’estensione delle aliquote inizialmente previste per il primo scaglione (fino 2,5 milioni di euro) fino a 10 milioni di euro;

la possibilità di cumulo con il credito ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni con risorse da fonti europee

 

BENEFICIARI

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici

 

FORMA AGEVOLAZIONI

Agevolazione fiscale

 

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono agevolabili i progetti di innovazione:

  • avviati dall’1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025;

aventi ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli Allegati A  e B alla L. 232/2016 (c.d. beni “4.0”), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, in strutture produttive ubicate in Italia, tramite i quali viene conseguita una riduzione dei consumi energetici.

Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario.

I progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, ovvero sono stati avviati progetti di innovazione già completati e in relazione ai quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione.

Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione (indipendentemente dalla data di avvio del progetto medesimo). 

 

SETTORE

Tutti i settori economici

 

FONTE NORMATIVA

Il decreto legge “PNRR”

 

MISURA AGEVOLAZIONE

Originariamente, la misura del credito d’imposta 5.0 era definita come riportato nella seguente tabella

La seguente tabella riepiloga le nuove misure dell’agevolazione

 

 

 

PROCEDURA ACCESSO FRUIZIONE

La procedura per la richiesta del credito d’imposta nell’ambito del Piano Transizione 5.0 per i progetti di innovazione prevede, in sostanza, tre fasi:

  • comunicazione preventiva per la prenotazione del credito d’imposta;
  • comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati;
  • comunicazione di completamento.

Tutte le comunicazioni e le azioni ad esse correlate devono essere effettuate tramite il portale “Transizione 5.0” del GSE, presente tra i servizi relativi alle misure PNRR accessibile collegandosi, esclusivamente tramite SPID, all’Area Clienti GSE, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi disponibili

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 (codice tributo “7072”; cfr. ris. Agenzia delle Entrate 63/2024) unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (pena il rifiuto dell’operazione di versamento);
  • decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari e del credito spettante e, secondo l’art. 13 del DM 24.7.2024, decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE all’impresa dell’importo del credito utilizzabile;
  • in una o più quote entro il 31.12.2025.

L’ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. In ogni caso, l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo effettivamente utilizzabile, pena lo scarto dell’operazione di versamento

 

ALTRE INFORMAZIONI

Il credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il bonus investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020.

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1 co. 427 della L. 207/2024, il credito è tuttavia cumulabile, fermo restando il limite del costo sostenuto, con:

  • il credito per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui agli artt. 16 e 16-bis del DL 124/2023;
  • il credito d’imposta per investimenti nella ZLS di cui all’art. 13 del DL 60/2024.

Inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del regolamento 2021/241, il credito d’imposta 5.0 è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione

 

SITI DI RIFERIMENTO