BREVE DESCRIZIONE
Credito d’imposta relativo al piano transizione 5.0, volto a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese
OBIETTIVO
Transizione ecologica – Innovazione e ricerca – Digitalizzazione
DOTAZIONE FINANZIARIA
6,3 MLD
LBD 2025
Tra le principali novità apportate dalla LDB 2025 si segnalano:
- in merito alla misura dell’agevolazione, l’estensione delle aliquote inizialmente previste per il primo scaglione (fino 2,5 milioni di euro) fino a 10 milioni di euro;
la possibilità di cumulo con il credito ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni con risorse da fonti europee
BENEFICIARI
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici
FORMA AGEVOLAZIONI
Agevolazione fiscale
INVESTIMENTI AGEVOLABILI
Sono agevolabili i progetti di innovazione:
- avviati dall’1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025;
aventi ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016 (c.d. beni “4.0”), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, in strutture produttive ubicate in Italia, tramite i quali viene conseguita una riduzione dei consumi energetici.
Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario.
I progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, ovvero sono stati avviati progetti di innovazione già completati e in relazione ai quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione.
Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione (indipendentemente dalla data di avvio del progetto medesimo).
SETTORE
Tutti i settori economici
FONTE NORMATIVA
Il decreto legge “PNRR”
MISURA AGEVOLAZIONE
Originariamente, la misura del credito d’imposta 5.0 era definita come riportato nella seguente tabella
La seguente tabella riepiloga le nuove misure dell’agevolazione
PROCEDURA ACCESSO FRUIZIONE
La procedura per la richiesta del credito d’imposta nell’ambito del Piano Transizione 5.0 per i progetti di innovazione prevede, in sostanza, tre fasi:
- comunicazione preventiva per la prenotazione del credito d’imposta;
- comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati;
- comunicazione di completamento.
Tutte le comunicazioni e le azioni ad esse correlate devono essere effettuate tramite il portale “Transizione 5.0” del GSE, presente tra i servizi relativi alle misure PNRR accessibile collegandosi, esclusivamente tramite SPID, all’Area Clienti GSE, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi disponibili
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 (codice tributo “7072”; cfr. ris. Agenzia delle Entrate 63/2024) unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (pena il rifiuto dell’operazione di versamento);
- decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari e del credito spettante e, secondo l’art. 13 del DM 24.7.2024, decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE all’impresa dell’importo del credito utilizzabile;
- in una o più quote entro il 31.12.2025.
L’ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. In ogni caso, l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo effettivamente utilizzabile, pena lo scarto dell’operazione di versamento
ALTRE INFORMAZIONI
Il credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il bonus investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020.
Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1 co. 427 della L. 207/2024, il credito è tuttavia cumulabile, fermo restando il limite del costo sostenuto, con:
- il credito per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui agli artt. 16 e 16-bis del DL 124/2023;
- il credito d’imposta per investimenti nella ZLS di cui all’art. 13 del DL 60/2024.
Inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del regolamento 2021/241, il credito d’imposta 5.0 è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione
SITI DI RIFERIMENTO