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BONUS INVESTIMENTI ZES UNICA MEZZOGIORNO

BREVE DESCRIZIONE

Sono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva

 

OBIETTIVO

Investimenti in beni strumentali e Immobili strumentali all’investimento

 

BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica che effettuano gli investimenti agevolabili

 

FORMA AGEVOLAZIONE

Agevolazione fiscale – credito d’imposta

 

BENI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (definito dall’art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento 651/2014), relativi a:

• l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica;
• l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Gli investimenti in beni immobili strumentali di cui al comma 1 sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica (art. 3 co. 4 del Decreto 17.5.2024).
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati:
• dall’1.1.2024 al 15.11.2024;
• nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Sono esclusi dall’agevolazione:
• i beni autonomamente destinati alla vendita;
• i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
• i materiali di consumo

 

SETTORE
Tutti i settori economici
Il beneficio non si applica a:
• i soggetti che operano in determinati settori (industria siderurgica, carbonifera e lignite, trasporti e relative infrastrutture, produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, banda larga, nonché creditizio, finanziario e assicurativo);
• le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento;
• le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento 651/2014

 

FONTI NORMATIVE
• L’art. 16 del DL 19.9.2023 n. 124
• Provvedimento AdE 11.06.2024
• Provvedimento AdE 22.07.2024
• L’art. 1 del DL 9 agosto 2024 n. 113

 

MISURA AGEVOLAZIONE 

 

PERCENTUALE EFFETTIVAMENTE FRUIBILE

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa, moltiplicato per la percentuale rideterminata resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro il 12.12.2024, ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative

PROCEDURA DI ACCESSO FRUIZIONE 

Il credito d’imposta è utilizzabile:
• esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
• presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento, e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento;
• senza applicazione del limite annuale alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (250.000 euro) e di cui all’art. 34 della L. 388/2000

 

 

PRESENTAZIONE ISTANZE

Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti già indicati: dal 18.11.2024 al 2.12.2024

 

CUMULABILITÀ

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Inoltre, il credito d’imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE, ferma restando l’esclusione prevista dall’art. 38 co. 18 del DL 19/2024 con riferimento al bonus investimenti transizione 5.0.

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Codice tributo “7034” per l’utilizzo in compensazione del bonus