BREVE DESCRIZIONE
Sono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva
OBIETTIVO
Investimenti in beni strumentali e Immobili strumentali all’investimento
BENEFICIARI
Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica che effettuano gli investimenti agevolabili
FORMA AGEVOLAZIONE
Agevolazione fiscale – credito d’imposta
BENI AGEVOLABILI
• Provvedimento AdE 11.06.2024
• Provvedimento AdE 22.07.2024
• Art. 1 del DL 9 agosto 2024 n. 113
• Provvedimento AdE 9.11.2024 – Comunicazione integrativa
• LDB 2025
MISURA AGEVOLAZIONE
PERCENTUALE EFFETTIVAMENTE FRUIBILE
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale, resa nota con provvedimento dell’Agenzia (da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative), ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative.
Viene altresì stabilito che, fermo restando quanto previsto dall’art. 16 comma 5 secondo periodo del DL 124/2023 in merito alla cumulabilità, se il citato provvedimento indica un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone agevolate, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e le Regioni della ZES Unica per il Mezzogiorno rendono nota, entro il 15 gennaio 2026, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l’entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il MIMIT e le Regioni che intendono avvalersi di tale facoltà definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell’agevolazione e gli adempimenti richiesti
PROCEDURA DI ACCESSO FRUIZIONE
CUMULABILITÀ
L’agevolazione è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Il credito d’imposta ZES unica è cumulabile con il bonus investimenti transizione 5.0 (art. 38 co. 18 del DL 19/2024, come modificato dall’art. 1 co. 427 della L. 207/2024).
Inoltre, il credito d’imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE