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BONUS INVESTIMENTI ZES UNICA MEZZOGIORNO

BREVE DESCRIZIONE

Sono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva

 

OBIETTIVO

Investimenti in beni strumentali e Immobili strumentali all’investimento

 

BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica che effettuano gli investimenti agevolabili

 

FORMA AGEVOLAZIONE

Agevolazione fiscale – credito d’imposta

 

BENI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (definito dall’art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento 651/2014), relativi a:
• l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica;
• l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica (art. 3 comma 4 del decreto 17 maggio 2024).

 

SETTORE
Tutti i settori economici
Il beneficio non si applica a:
• i soggetti che operano in determinati settori (industria siderurgica, carbonifera e lignite, trasporti e relative infrastrutture, produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, banda larga, nonché creditizio, finanziario e assicurativo);
• le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento;
• le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento 651/2014

 

FONTI NORMATIVE
• Art. 16 del DL 19.9.2023 n. 124
• Provvedimento AdE 11.06.2024
• Provvedimento AdE 22.07.2024
• Art. 1 del DL 9 agosto 2024 n. 113
• Provvedimento AdE 9.11.2024 – Comunicazione integrativa
• LDB 2025

 

MISURA AGEVOLAZIONE 

 

PERCENTUALE EFFETTIVAMENTE FRUIBILE

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale, resa nota con provvedimento dell’Agenzia (da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative), ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

Viene altresì stabilito che, fermo restando quanto previsto dall’art. 16 comma 5 secondo periodo del DL 124/2023 in merito alla cumulabilità, se il citato provvedimento indica un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone agevolate, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e le Regioni della ZES Unica per il Mezzogiorno rendono nota, entro il 15 gennaio 2026, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l’entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il MIMIT e le Regioni che intendono avvalersi di tale facoltà definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell’agevolazione e gli adempimenti richiesti

PROCEDURA DI ACCESSO FRUIZIONE 

Per l’anno 2025, ai fini della fruizione del credito d’imposta, gli operatori economici devono:
• comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 31.3.2025 al 30.5.2025, l’ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere fino al 15.11.2025;
• inviare, a pena di decadenza dall’agevolazione, dal 18.11.2025 al 2.12.2025, all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15.11.2025 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria presentata.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno approvati i modelli di comunicazione da utilizzare e saranno definite le relative modalità di trasmissione telematica.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sarà pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
• esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, con il codice tributo “7034” (ris. Agenzia delle Entrate 22.7.2024 n. 39);
• presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di credito effettivamente spettante, e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta (cfr. anche provv. 9.9.2024 n. 350036, § 4);
• senza applicazione del limite annuale alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (250.000 euro) e di cui all’art. 34 della L. 388/2000

 

 

CUMULABILITÀ

L’agevolazione è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Il credito d’imposta ZES unica è cumulabile con il bonus investimenti transizione 5.0 (art. 38 co. 18 del DL 19/2024, come modificato dall’art. 1 co. 427 della L. 207/2024).
Inoltre, il credito d’imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE