BREVE DESCRIZIONE
Cedito d’imposta per supportare e incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese
OBIETTIVO
Sostegno investimenti – Digitalizzazione – Innovazione e ricerca
DOTAZIONE FINANZIARIA
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BENEFICIARI
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), ad esclusione di quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive per illeciti amministrativi dipendenti da reato
FORMA AGEVOLAZIONE
Agevolazione fiscal
INVESTIMENTI AGEVOLABILI
Costo dell’investimento in beni strumentali
PROCEDURA
Il credito d’imposta:
• è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (codice tributo “6935” relativamente al credito d’imposta per i beni “ordinari”, “6936” per i beni materiali “4.0” e “6937” per i beni immateriali “4.0”; cfr. ris. Agenzia delle Entrate 13.1.2021 n. 3 e ris. 30.11.2021 n. 68), senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
• spetta, in linea generale, per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in 3 quote annuali di pari importo; in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte della quota di 1/3, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi secondo le modalità proprie del credito (risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 2021 e circ. Agenzia delle Entrate 9/2021, § 5.2);
• nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.
SETTORE
Tutti i settori economici
RIFERIMENTI
Art.1, commi 198 – 209, LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160
SITO MIMIT
ALTRE INFO E SCADENZE
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto (art. 1 co. 1059 della L. 178/2020; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9/2021, § 6). L’agevolazione è ad esempio cumulabile, in relazione ai medesimi investimenti, con il bonus investimenti nel Mezzogiorno (risposte a interpello Agenzia delle Entrate 360/2020 e 600/2021).